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	<title>Ulissi &#38; Partners</title>
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	<description>International Law Firm</description>
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		<title>End of waste per alcune tipologie di combustibili solidi secondari</title>
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		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 14:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Luigi Ulissi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[combustibili solidi secondari]]></category>
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		<description><![CDATA[Il 14 marzo 2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Ambiente n. 22 che disciplina le condizioni per cui alcune tipologie di combustibile solido secondario (CSS) cessano di essere rifiuti cd. end of waste e, per l’effetto, sono considerate un prodotto. Le novità entreranno in vigore dal 29 marzo 2013. Il [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il 14 marzo 2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Ambiente n. 22 che disciplina le condizioni per cui alcune tipologie di <b>combustibile solido secondario (CSS)</b> cessano di essere rifiuti cd. <i>end of waste</i> e, per l’effetto, sono considerate un prodotto.</p>
<p><strong>Le novità entreranno in vigore dal 29 marzo 2013</strong>.</p>
<p>Il regolamento in esame codifica <b>le procedure e le modalità delle fasi di produzione e di utilizzo del CSS-combustibile</b> affinché quest’ultime non arrechino pericolo alla salute dell’uomo ovvero pregiudizio per l’ambiente. Tali disposizioni saranno applicate ai fini della produzione di energia elettrica o termica laddove il CSS-combustibile sarà utilizzato come combustibile negli impianti definiti dall’art. 3 comma 1 lettera b) e c) “cementificio” e centrale termoelettrica.</p>
<p>Per la produzione del CSS-Combustibile <b>sono utilizzabili solamente i rifiuti urbani e i rifiuti speciali purché non pericolosi</b>, nonché i materiali non classificati come rifiuto ancorché non pericolosi.<br />
Questa deve avvenire secondo processi e tecniche di produzione elencate nell&#8217;allegato 3 del regolamento, tutte le fasi di produzione sono soggette alle disposizioni della parte quarta del DLgs. n. 152/2006 e gli impianti devono essere autorizzati in procedura ordinaria ovvero dotati di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI En 15358 oppure, in alternativa, certificati EMAS.</p>
<p>Ai sensi e per gli effetti dell’art. 184 <i>ter</i> del DLgs. n. 152/2006, un sottolotto di combustibile solido secondario cesserà di essere qualificato come rifiuto in virtù della dichiarazione di conformità resa ai sensi dall’art. 8 comma 2 del regolamento, per contro qualora dovesse venire meno la conformità alle caratteristiche di classificazione di cui all’allegato 1, tabella 1 scatterà l’onere per il detentore di gestire il sottolotto come un rifiuto ai sensi della parte quarta del DLgs. n. 152/2006.</p>
<p>Il <i>core</i> del regolamento è contenuto nell’art. 8 che disciplina i termini delle dichiarazioni di conformità e delle verifiche che il produttore è tenuto ad effettuare.</p>
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		<title>Doing business in Kazakhstan</title>
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		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 09:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Luigi Ulissi</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il Sole 24 Ore, all&#8217;esito del convegno svolto a Roma il 12 febbraio 2013 dal titolo Obiettivo Kazakhstan, ha pubblicato in data 19 febbario 2013 nella sezione Impresa e Territori il focus sul Kazahkstan a firma di Antonella Scott con l&#8217;analisi dell&#8217;Avv. Luigi Ulissi in qualità di esperto del mercato. Qui di seguito un maggiore [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il Sole 24 Ore, all&#8217;esito del convegno svolto a Roma il 12 febbraio 2013 dal titolo Obiettivo Kazakhstan, ha <a title="Il Sole24 Ore 19 febbario 2013" href="http://www.ulissi.org/wp-content/uploads/2013/02/kazakhstan-sole24ore.pdf" target="_blank">pubblicato in data 19 febbario 2013</a> nella sezione Impresa e Territori il focus sul Kazahkstan a firma di Antonella Scott con l&#8217;analisi dell&#8217;Avv. Luigi Ulissi in qualità di esperto del mercato.</strong><br />
Qui di seguito un maggiore approfondimento del nostro sui temi trattati.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>*****</strong></p>
<p>Il Kazakhstan – conseguita l’indipendenza dall&#8217;Unione Sovietica e terminato il periodo di transizione con la ristrutturazione organizzativa, economica e legislativa – ha dato una forte spinta agli investimenti commerciali sul proprio territorio che ha attirato l’attenzione degli investitori di tutto il mondo.</p>
<p>La Repubblica Presidenziale Kazaka possiede un enorme potenziale economico con un tasso di crescita molto elevato ed una previsione di ulteriore incremento nei prossimi anni tanto da porsi alle imprese quale fonte certa di investimenti redditizi.<br />
L’attuale governo del paese al fine di migliorare le condizioni economiche dei cittadini ha dato corso ad una seconda fase di sviluppo che prevede l’ingresso di investitori stranieri portatori di know-how ed interessati alla creazione di nuove infrastrutture.<br />
In tale ottica, considerato che la maggior parte delle società italiane non hanno alcuna esperienza in Kazakhstan, è necessaria un’attenta lettura del paese onde ridurre al minimo i rischi di business e massimizzare i futuri profitti.</p>
<p><iframe src="http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.ulissi.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F02%2Fdoing-business-kazakhstan.pdf&#038;hl=it&#038;embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%; height:500px; border: none;" scrolling="no"></iframe></p>
<p class="gde-text"><a href="http://www.ulissi.org/wp-content/uploads/2013/02/doing-business-kazakhstan.pdf" class="gde-link">Download (PDF, 351KB)</a></p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Il Kazakistan la nuova frontiera per l&#8217;imprenditoria italiana</title>
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		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 10:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Luigi Ulissi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<category><![CDATA[commercio estero]]></category>
		<category><![CDATA[delocalizzione]]></category>

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		<description><![CDATA[Il 12 febbario 2013 alle 10.30 nella sala “Gianfranco Imperatori” in Roma, Piazza Venezia n. 11 Palazzo delle Generali si terrà il convegno Obiettivo Kazakhstan organizzato dalla I.E.P.A &#8211; Istituto Europeo per i Paese Asiatici e patrocinato da Zetema. &#8220;Il Kazakhstan, per la sua strategica posizione geopolitica, vuole rappresentare il ponte tra Europa ed Asia [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>12 febbario 2013 alle 10.30</strong> nella sala “Gianfranco Imperatori” in Roma, Piazza Venezia n. 11 Palazzo delle Generali si terrà il convegno <strong>Obiettivo Kazakhstan</strong> organizzato dalla <a title="I.E.P.A. - Istituto Europeo per i Paesi Asitici" href="http://www.iepa.biz" target="_blank">I.E.P.A &#8211; Istituto Europeo per i Paese Asiatici</a> e patrocinato da <strong>Zetema.</strong></p>
<p>&#8220;<strong>Il Kazakhstan, per la sua strategica posizione geopolitica, vuole rappresentare il ponte tra Europa ed Asia per uno sviluppo economico e sociale tra i popoli</strong>&#8220;. &#8220;<strong>Il nostro obiettivo</strong>&#8220;, ha sottolineato l&#8217;ambasciatore Yelemessov, &#8220;<strong>è quello di poter illustrare le opportunità che si possono cogliere in Kazakhstan, la nuova frontiera vicina all’Europa che vanta un marcato spirito di collaborazione</strong>&#8220;.</p>
<p>Con queste parole l’<strong>ambasciatore della Repubblica del Kazakhstan in Italia, Andrian Yelemessov</strong>, ha voluto presentare il convegno e per  l&#8217;Italia saranno presenti numerosi imprenditori italiani, che avranno modo di ascoltare le nuove proposte del mercato kazako.</p>
<p>Interverranno, oltre allo stesso Yelemessov, il <strong>direttore del Ministero Affari Esteri per l’internalizzazione del sistema Paese, Inigo Lambertini</strong>, ed il v<strong>ice presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Marco Oriolo</strong>.<br />
Moderatore dell’evento sarà <strong>Francesco Marcolini, presidente di Zetema Progetto Cultura</strong>.</p>
<p>Il nostro Studio, in qualità di partner privilegiato di I.E.P.A., parteciperà all&#8217;incontro ed illustrerà le <strong>gli aspetti legali e fiscali</strong> in tema di opportunità di lavoro e scambi commerciali.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-13276" alt="obiettivo-kazakhstan" src="http://www.ulissi.org/wp-content/uploads/2013/02/obiettivo-kazakhstan.png" width="330" height="453" /></p>
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		<title>Il divorziato inadempiente è &#8221;perseguibile&#8221; d&#8217;ufficio</title>
		<link>http://www.ulissi.org/2013/02/il-divorziato-inadempiente-perseguibile-ex-officio/</link>
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		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 16:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Rosanna Bisceglie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Famiglia e minori]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[assegno divorzile]]></category>
		<category><![CDATA[assegno divorzio]]></category>
		<category><![CDATA[divorziato inadempiente]]></category>
		<category><![CDATA[reato omessa corresponsione]]></category>

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		<description><![CDATA[La Cassazione riafferma il principio in base al quale il reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile, di cui all’art. 12-sexies, L. 898/1970, è procedibile ex officio e non a querela di parte. Ciò in quanto, secondo la Suprema Corte, il rinvio che l’art. 12-sexies fa &#8220;alle pene previste dall’art. 570 del codice penale” è da [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Cassazione riafferma il principio in base al quale i<strong>l reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile</strong>, di cui all’art. 12-sexies, L. 898/1970, <strong>è procedibile ex officio e non a querela di parte</strong>.</p>
<p>Ciò in quanto, secondo la Suprema Corte, il rinvio che l’art. 12-sexies fa &#8220;alle pene previste dall’art. 570 del codice penale” è da riferirsi solo al trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare e non anche al relativo regime di procedibilità.</p>
<p><strong>Corte di Cassazione, Sezione Penale, sentenza 2 aprile 2012, n. 12309</strong></p>
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		<title>Efficienza energetica: ecco la nuova Direttiva Europea 2012/27/UE</title>
		<link>http://www.ulissi.org/2013/01/efficienza-energetica-nuova-direttiva-europea/</link>
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		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 16:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Luigi Ulissi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto dell'ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
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		<category><![CDATA[audit energetico]]></category>
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		<description><![CDATA[Il 14 novembre 2012 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea la Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europea e del Consiglio del 25 ottobre 2012 in tema di Efficienza Energetica. La Direttiva in esame è composta di 30 articoli e di 15 allegati  ed entrerà in vigore il 4 diecmbre 2012 e dovrà essere recepita dagli [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il 14 novembre 2012 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea la Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europea e del Consiglio del 25 ottobre 2012 in tema di <strong>Efficienza Energetica</strong>.<br />
La Direttiva in esame è composta di 30 articoli e di 15 allegati  ed entrerà in vigore il <strong>4 diecmbre 2012</strong> e <strong>dovrà essere recepita dagli Stati membri dell&#8217;Unione entro 5 giugno 2014</strong>.</p>
<p>In ragione degli obiettivi previsti dal cd. &#8220;pacchetto clima-energia 20/20/20&#8243;, la direttiva traccia le misure per la promozione dell&#8217;efficienza energetica nell&#8217;Unione e pone le basi per ulteriori miglioramenti dell&#8217;efficienza energetica poichè chiede agli Stati membri di risparmiare energia fissando obiettivi nazionali.<br />
Ed invero, ogni Stato dell&#8217;Unione dovrà prevedere un obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica, basato sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o sull&#8217;intensità energetica.</p>
<p>La direttiva è così suddivisa:<br />
Capo I &#8211; Oggetto, ambito di applicazione, definizioni e obiettivi di efficienza energetica (artt. 1 &#8211; 3)<br />
Capo II &#8211; Efficienza nell&#8217;uso dell&#8217;energia (artt. 4 &#8211; 13)<br />
Capo III &#8211; Efficienza nella fornitura dell&#8217;energia (artt. 14 &#8211; 15)<br />
Capo IV &#8211; Disposizioni orizzontali (artt. 16 &#8211; 21)<br />
Capo V &#8211; Disposizioni finali (artt. 22 &#8211; 30)</p>
<p>Fra le varie norme emerge per interesse  il Capo II relativo all&#8217;efficienza nell&#8217;uso dell&#8217;energia laddove gli artt. 4 e 5 trattano le “Ristrutturazioni di immobili” ed il “Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici” e viene stabilito che che ogni Stato membro dovrà prevedere &#8220;<strong>una strategia a lungo termine per mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati</strong>&#8220;.<br />
In forza della norma, ogni anno dovrà essere ristrutturato e reso energeticamente efficiente il 3% della superficie degli immobili posseduti dalle amministrazioni pubbliche centrali, dapprima per gli edifici con una superficie utile totale superiore ai 550 m² e, dal luglio del 2015, a quelli con una superficie di 250 m².</p>
<p>All&#8217;articolo 6 in tema di <strong>appalti pubblici</strong>, viene indicato che i Governi centrali potranno acquistare esclusivamente prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza energetica, fermo restando la coerente con il rapporto costi-efficacia, la fattibilità economica, una più ampia sostenibilità, l&#8217;idoneità tecnica ed un livello sufficiente di concorrenza.</p>
<p>Inoltre, gli Stati membri dovranno istituire un “<strong>regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica</strong>” volto a garantire che i distributori di energia e/o le società di vendita di energia al dettaglio &#8211; che sono parti designate o obbligate a norma del paragrafo 4 dell’art. 7 della direttiva 2012/27/Ue e che operano sul territorio di ciascuno Stato membro – conseguano un obiettivo cumulativo di risparmio energetico finale entro il 31 dicembre 2020.<br />
Alla stregua di ciò, tali imprese energetiche di pubblica utilità, dovranno realizzare – dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 – un obiettivo annuale di risparmio energetico “almeno equivalente” al conseguimento di nuovi risparmi pari all&#8217;1,5%, in volume, dell’energia venduta in totale, ai clienti finali di tutti i distributori di energia o tutte le società di vendita di energia al dettaglio, sulla base delle vendite medie annue di energia realizzate nell&#8217;ultimo triennio precedente al 1° gennaio 2013.</p>
<p>Infine, gli Stati Ue dovranno promuovere la disponibilità, per tutti i clienti finali, di <strong>audit energetici di elevata qualità</strong>, efficaci in rapporto ai costi. A tal fine, scatterà l’obbligo per le grandi imprese di sottostare, ogni 4 anni, ad audit energetici:<br />
a) svolti in maniera indipendente da esperti qualificati e/o accreditati secondo criteri di qualificazione;<br />
b) eseguiti e sorvegliati da autorità indipendenti conformemente alla legislazione nazionale.<br />
Tali audit dovranno iniziare non più tardi di 3 anni dopo l&#8217;entrata in vigore della direttiva 2012/27/UE. Le piccole e medie imprese dovranno essere incoraggiate a sottoporsi agli audit energetici ma ciò costituirà per loro una facoltà e non già un obbligo.</p>
<p>La direttiva in esame <strong>modifica</strong> le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE ed <strong>abroga</strong> le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE ed in particolare:<br />
- la direttiva 2006/32/CE è abrogata dal 5 giugno 2014 (ad eccezione dell&#8217;art. 4, paragrafi da 1 a 4, e degli allegati I, III e IV, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto nazionale);<br />
- l&#8217;art. 4, paragrafi da 1 a 4, e gli allegati I, III e IV della direttiva 2006/32/CE sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2017;<br />
- la direttiva 2004/8/CE è abrogata dal 5 giugno 2014 (fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto nazionale).</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Materiali di risulta da demolizione di edifici e scavi e la qualifica di sottoprodotto</title>
		<link>http://www.ulissi.org/2012/11/materiali-risulta-demolizione-edifici-scavi-qualifica-sottoprodotto/</link>
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		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 17:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Luigi Ulissi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto dell'ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[materiali di risulta e scavi]]></category>
		<category><![CDATA[presupposti]]></category>
		<category><![CDATA[recupero e riutilizzazione dei materiali]]></category>
		<category><![CDATA[sottoprodotto]]></category>

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		<description><![CDATA[La Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, con l&#8217;articolata sentenza n. 37083 del 26 settembre 2012 &#8211; che ha ad oggetto il reato edilizio di cui all&#8217;art. 44 del D.P.R. n. 380/2001 ed il reato di gestione non autorizzata di rifiuti &#8211; ha affermato che ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, con l&#8217;articolata sentenza n. 37083 del 26 settembre 2012 &#8211; che ha ad oggetto il reato edilizio di cui all&#8217;art. 44 del D.P.R. n. 380/2001 ed il reato di gestione non autorizzata di rifiuti &#8211; ha affermato che ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, lett. n) i materiali di risulta da demolizione di edifici e scavi di cantiere possono essere qualificati come &#8220;sottoprodotti&#8221; al ricorrere di particolari circostanze.</p>
<p>Ed invero, i giudici di legittimità hanno espresso il principio secondo il quale i materiali di risulta da demolizione di edifici e scavi di cantiere possono essere qualificati &#8220;sottoprodotti&#8221;, ai sensi della suddetta norma, soltanto a determinate condizioni quali: &#8220;utilizzazione in modo certo e direttamente ad opera dell&#8217;azienda produttrice; assenza di trasformazioni preliminari e utilizzazione in modo tale da evitare condizioni peggiorative per l&#8217;ambiente o la salute&#8221;. A ciò si aggiunge che ai sensi dell&#8217;art. 12 1 co. del D.Lgs n. 205/2010 per parlarsi di sottoprodotto l&#8217;utilizzazione dei materiali in un nuovo ciclo produttivo deve essere certa fino dai momento detta loro produzione.</p>
<p>Si segnala sul punto che di recente dalla stessa Corte ha ribadito il principio che &#8220;i materiali provenienti da demolizioni rientrano nel novero dei rifiuti in quanto oggetti va mente destinati all&#8217;abbandono, salva rimanendo la possibilita&#8217; di un loro recupero condizionato a precisi adempimenti, in mancanza dei quali detti materiali vanno considerati, comunque, cose di cui il detentore ha l&#8217;obbligo di disfarsi&#8221; (Cass. 29.4.2011, n. 16727).</p>
<div class="sentenza">
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA PENALE<br />
ha pronunciato la seguente:<br />
SENTENZA</p>
<p>sul ricorso proposto da:<br />
1) (OMISSIS) &#8221; (OMISSIS)&#8221; N. IL (OMISSIS);<br />
avverso l&#8217;ordinanza n. 89/2011 TRIB. LIBERTA&#8217; di VENEZIA, del 24/06/2011;<br />
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;<br />
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Mazzotta Gabriele che ha richiesto l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso;<br />
Udito il difensore avv. (ndr.: testo originale non comprensibile) (OMISSIS).</p>
<p style="text-align: center;">RITENUTO IN FATTO</p>
<p>1.1 Con ordinanza pronunciata il 24 giugno 2011 il Tribunale di Venezia &#8211; Sezione per il Riesame &#8211; confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di quel Tribunale in data 25 maggio 2011 nei riguardi di (OMISSIS) &#8221; (OMISSIS)&#8221;, indagato per i reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera b) e Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256: il provvedimento cautelare riguardava un&#8217;area sulla quale il (OMISSIS) aveva realizzato lavori edilizi non consentiti in assenza del prescritto permesso ed una stradina costituita da rifiuti eterogenei ivi depositati la cui gestione non era autorizzata.</p>
<p>1.2 Osservava il Tribunale, con riguardo al reato edilizio, che da parte del (OMISSIS) era stato realizzato un basamento in calcestruzzo esteso mq. 176 suddiviso con muretti in cemento armato sul quale insistevano due distinte unita&#8217; immobiliari (oggetto di apposito progetto di ampliamento della struttura preesistente, corredato da D.I.A.) del tutto diverse ed autonome rispetto ai lavori di ristrutturazione di un magazzino orticolo oggetto di un condono edilizio e assentiti da D.I.A. del 12 agosto 2008 che riguardava, invece, la ristrutturazione del preesistente manufatto mediante sostituzione delle pareti esistenti con altre in muratura ed ispessimento dei muri. A giudizio del Tribunale, i nuovi lavori, in quanto non preceduti da apposito permesso di costruire e strutturalmente diversi rispetto a quelli (ben piu&#8217; limitati) che erano stati autorizzati con D.I.A., avevano comportato una demolizione e ricostruzione dei precedenti manufatti, e, per cio&#8217;, dovevano ritenersi illegittimi.</p>
<p>1.3 Quanto al reato di gestione non autorizzata di rifiuti, rilevava il Tribunale che la particolare composizione dei materiali utilizzati per la realizzazione di una stradina di accesso (tra i quali plastica, vetro e ferro), era da ritenersi non riferibile a tale strada ma, piuttosto, ad un vicino passo carrabile (i cui lavori erano stati autorizzati con provvedimento del 14 ottobre 2010), ancorche&#8217; il frantumato, proveniente dalla ditta (OMISSIS), fosse documentato da apposita certificazione prodotta dal (OMISSIS).</p>
<p>1.3 Ricorre avverso la detta ordinanza l&#8217;indagato a mezzo del proprio difensore, denunciando, con un primo motivo, carenza di motivazione, sua illogicita&#8217; manifesta e contraddittorieta&#8217;, oltre che travisamento della prova. Rileva, in proposito, la difesa che la motivazione resa dal Tribunale risulta sostanzialmente apparente e, comunque, non rispettosa delle prove emergenti dal procedimento, in base alle quali la struttura preesistente oggetto di D.I.A. non era estesa mq. 12,06 (come affermato dal Tribunale), ma mq. 81,02: con la conseguenza che l&#8217;affermazione del Tribunale, secondo la quale la superficie del basamento di fondazione era, per le sue notevoli dimensioni (mq. 176 circa) del tutto incompatibile con la modestissima superficie del precedente manufatto per la quali i lavori di ristrutturazione erano stati autorizzati risultava, per un verso, illogica e, per altro verso, travisava la prova documentale (relazione tecnica). Rileva, ancora, la difesa che da parte del Tribunale nessuna motivazione era stata resa relativamente alla circostanza illustrata dalla difesa, dell&#8217;assenza di rilevanza urbanistica del basamento in quanto destinato a rimanere occultato nel sottosuolo. E, con riguardo alla indicata differenza tra la superficie reale della costruzione oggetto di interventi di ristrutturazione (mq. 81,02) e quella constatata dalla P.G. (mq. 176 riferiti all&#8217;intero basamento) rileva la difesa che, essendo i primi lavori assistiti da D.I.A., si poteva parlare non gia&#8217; di lavori edilizi sforniti di permesso ma di lavori in difformita&#8217; rispetto a quelli autorizzati.</p>
<p>1.4 Con un secondo motivo la difesa rileva analoghi vizi in relazione alla affermazione da parte del Tribunale della sussistenza del fumus criminis, non solo per la parte afferente al reato edilizio ma anche per quella riguardante il reato in materia di rifiuti: secondo la prospettazione difensiva, il Tribunale, a fronte di una documentazione comprovante la realizzazione della strada di accesso con materiale proveniente da frantumazione, appositamente vagliato e selezionato e portato in cantiere da ditta specializzata autorizzata al trasporto dei rifiuti, il Tribunale ha offerto una motivazione assolutamente carente basata su dati probabilistici e sostanzialmente illogica nelle sue conclusioni.</p>
<p style="text-align: center;">CONSIDERATO IN DIRITTO</p>
<p>1. Il ricorso non e&#8217; fondato. Per quanto riguarda, in particolare, il reato edilizio di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, indipendentemente dalla questione riguardante la differenza tra la superficie oggetto di interventi autorizzati per come indicata dal Tribunale e quella (diversa e maggiore) indicata dal ricorrente e concernente una quaestio facti, come tale non rilevabile in sede di legittimita&#8217;, l&#8217;ordinanza impugnata appare corretta e congruamente motivata nella parte in cui afferma &#8211; sulla base di inequivoche risultanze delle indagini di P.G. &#8211; che da parte del (OMISSIS) era stato realizzato un basamento sul quale esistevano numerosi muretti in c.a. divisori, costituente un&#8217;opera nuova, frutto di una demolizione del manufatto precedente (molto piu&#8217; piccolo) e di una ricostruzione in assenza di permesso.</p>
<p>2. Come precisato piu&#8217; volte dalla giurisprudenza di questa Corte, la nozione di ristrutturazione edilizia, laddove essa consista in una demolizione, seguita da ricostruzione, determinante il mutamento della sagoma, volume, e/o altezza, necessita del permesso di costruire (in questo senso Cass. Sez. 5 17.2.1999 n. 3558, P.M. in proc. Scarti. Rv. 213598; Cass. Sez. 3 26.10.2007 n. 47046. Soidano, Rv. 238460; Cass. Sez. 3 16.5.2011 n. 36528, Fai, Rv.). Accanto a tale nozione di tipo estensivo si colloca il tradizionale concetto di ristrutturazione non comportante interventi di carattere demolitivo, ma semplicemente interventi di restyling sul preesistente, che puo&#8217; anche prevedere aumenti di volume e/o superfici, purche&#8217; modesti: in tali casi e&#8217; ben possibile procedere attraverso la cd. &#8220;D.I.A. alternativa&#8221; (a richiesta dell&#8217;interessato) come si desume dal testo dell&#8217;articolo 22, comma 3, lettera a), come modificato dal Decreto Legislativo n. 301 del 2002. (in termini Cass. Sez. 3 17.2.2010 n. 16393, Cavallo, Rv. 246757). Nel caso in esame con motivazione adeguata ed immune da vizi logici manifesti il Tribunale ha affermato che l&#8217;opera oggetto di indagine era dei tutto diversa da quella che in origine era stata indicata nella D.I.A. del 12 agosto 2008 e corrispondente, invece, ad altri interventi di natura ampliativa che necessitavano del permesso, non essendo sufficiente la D.I.A. anche in relazione ad alcuni vincoli esistenti in zona che imponevano di richiedere il permesso di costruire. Quanto alla deduzione difensiva circa la mancanza di rilievo penale del basamento in quanto destinato a rimanere occultato nel sottosuolo, in modo assolutamente logico e coerente con i dati processuali, il Tribunale ha escluso tale eventualita&#8217;, rilevando invece come sul basamento poggiassero diversi muretti divisori in cemento armato che corrispondevano a quel progetto di ampliamento (comprendente la realizzazione di due unita&#8217; immobiliari e di alcuni garage, porticati e soffitte) per il quale il (OMISSIS) aveva presentato un apposito progetto corredato da semplice D.I.A., inidonea a costituire titolo legittimante per quei lavori.</p>
<p>3. Anche con riferimento all&#8217;ipotizzato reato ambientale (Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256), l&#8217;ordinanza impugnata e&#8217; esente da censure, sia per quanto attiene alla completezza della motivazione, sia per quanto riguarda la sua intrinseca logicita&#8217;.</p>
<p>4. La decisione impugnata si basa su alcune risultanze inequivocabili (peraltro nemmeno contestate dalla difesa, che ha solo evidenziato una carenza di motivazione in merito alla esatta percentuale di materiali di natura diversa &#8211; vetro, plastica e metalli &#8211; che componevano la struttura della strada di accesso) dalle quali ha tratto la condivisibile conclusione che, per la realizzazione del sottofondo della strada, erano stati adoperati materiali di varia natura (oltre che inerti) destinati all&#8217;abbandono e dunque costituenti rifiuti speciali.</p>
<p>5. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 184 comma 3, lettera b), costituiscono rifiuti speciali quelli &#8220;derivanti dalie attivita&#8217; di demolizione, costruzione, etc&#8230;&#8221;. Nel tempo la giurisprudenza di questa Sezione, proprio con riferimento alla qualificazione dei residui delle attivita&#8217; di demolizioni edili e del loro reimpiego, ha affermato la possibilita&#8217; di una loro (limitata) riutilizzazione solo quale attivita&#8217; di recupero (cosi&#8217; Cass., Sez. 3: 9.7.2004, n. 30127; Cass. Sez. 3 15.6.2005, n. 22511), mentre ha escluso che tali materiali potessero costituire la cd. &#8220;materia prima secondaria&#8221; come definita nell&#8217;articolo 161 commi 6 e 13 del detto Decreto Legislativo (in termini Cass. Sez. 3 9.10.2006, n. 33882; Cass. Sez. 3 5.4.2007, n. 14185).</p>
<p>6. Quanto, poi, alla possibilita&#8217; che tali materiale potessero rientrare nella categoria dei sottoprodotti, e&#8217; stato affermato il principio secondo il quale i materiali di risulta da demolizione di edifici e scavi di cantiere possono essere qualificati &#8220;sottoprodotti&#8221;, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 183, lettera n), soltanto a determinate condizioni (utilizzazione in modo certo e direttamente ad opera dell&#8217;azienda produttrice; assenza di trasformazioni preliminari e utilizzazione in modo tale da evitare condizioni peggiorative per l&#8217;ambiente o la salute) (cosi&#8217; Cass. Sez. 3 7.4.2008, n. 14323). Soccorrono, in aggiunta, le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 205 del 2010, articolo 12, comma 1, secondo le quali, per parlarsi di sottoprodotto nel senso inteso dalla norma, l&#8217;utilizzazione dei materiali in un nuovo ciclo produttivo deve essere certa fino dai momento detta loro produzione: nel caso in esame, il Tribunale ha esattamente concluso per la configurabilita&#8217; di rifiuti in assenza da parte dell&#8217;indagato della dimostrazione d, una preventiva organizzazione alla riutilizzazione, optando per l&#8217;ipotesi, ben piu&#8217; convincente sul piano logico, di una utilizzazione meramente eventuale e non integrale degli eterogenei materiali rinvenuti nel cantiere conseguente ad un&#8217;attivita&#8217; di produzione non industrialmente organizzata e piuttosto indirizzata a disfarsi dei vari materiali.</p>
<p>7 Ancor piu&#8217; recentemente e&#8217; stato ribadito il principio che i materiali provenienti da demolizioni rientrano nel novero dei rifiuti in quanto oggetti va mente destinati all&#8217;abbandono, salva rimanendo la possibilita&#8217; di un loro recupero condizionato a precisi adempimenti, in mancanza dei quali detti materiali vanno considerati, comunque, cose di cui il detentore ha l&#8217;obbligo di disfarsi (Cass. Sez. 3 29.4.2011, n. 16727).</p>
<p>8 La decisione impugnata si e&#8217; uniformata ai detti principi e non puo&#8217; neanche affermarsi che la motivazione sia incompleta per non avere esattamente individuato le reali percentuali d, residui vetrosi, ferrosi e di materiale plastico presenti costituenti il sottofondo della stradella d, accesso, in quanto la presenza di materiale, comunque destinato all&#8217;abbandono e non prodotto in loco dall&#8217;utilizzatore, costituisce pur sempre rifiuto.</p>
<p>9. Ne&#8217; puo&#8217; definirsi illogica la decisione impugnata per avere basato le proprie conclusioni su dati probabilistici riguardanti il materiale frantumato oggetto di apposita certificazione riferibile piuttosto al passo carrabile che alla strada, in quanto si tratta di una valutarne basata su dati concreti che &#8211; proprio in rapporto alle diverse caratteristiche del sottofondo della strada e del sottofondo del passo carrabile &#8211; facevano propendere per un collegamento dei materiali frantumati al passo carrabile, tenuto conto che nella strada era stata rilevata la presenza di altri materiali diversi dalla frantumazione lapidea che faceva propendere per una destinazione diversa del prodotto frantumato.</p>
<p>10. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p>Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.</p>
</div>
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		<title>Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12, 4 co. del D.Lgs. n. 387/2003: perentoria la natura del termine</title>
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		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 12:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Luigi Ulissi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto dell'ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[autorizzazione unica]]></category>
		<category><![CDATA[dlgs. n. 387/2003]]></category>
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		<description><![CDATA[Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5413 pubblicata il 23 ottobre 2012 ha ribadito la natura perentoria del termine relativo al procedimento di cui l’art. 12, comma 4 , del D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, già chiarita di recente dalla Corte Costituzionale. I Giudice Amministrativi hanno evidenziato che il termine ha [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5413 pubblicata il 23 ottobre 2012 ha ribadito la natura perentoria del termine relativo al procedimento di cui l’art. 12, comma 4 , del D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, già chiarita di recente dalla Corte Costituzionale.<br />
I Giudice Amministrativi hanno evidenziato che il <strong>termine ha natura perentoria</strong> in quanto costituisce principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia e risulta ispirato &#8220;alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo&#8221; .</p>
<div class="sentenza">
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 8715 del 2011, proposto da:<br />
Ditta Individuale Eae Euro Assistance Elettromeccanica di Cirrottola Vito, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Marcello M. Fracanzani, con domicilio eletto presso Paolo Stella Richter in Roma, viale Mazzini, 11;<br />
contro<br />
Regione Puglia, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maddalena Torrente, con domicilio eletto presso Delegazione Regione Puglia in Roma, via Barberini N. 36; Regione Puglia Assessorato Allo Sviluppo Economico;<br />
per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. PUGLIA &#8211; BARI: SEZIONE I n. 01384/2011, resa tra le parti,concernente il silenzio dell’amministrazione –sulla richiesta di autorizzazione alla costruzione di un impianto di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2012 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati Stella Richter, per deelga dell&#8217;Avv. Fracanzani, e Liberti, per delega dell&#8217;Avv. Torrente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p>Con ricorso notificato il 07.03.2011 ,la ditta E. A. E. impugnava innanzi al TAR Puglia il silenzio inadempimento serbato dalla Regione Puglia sull&#8217;istanza presentata in data 29.06.2010 , per l&#8217;ottenimento dell&#8217;Autorizzazione Unica di cui all&#8217;art. 12 del D. Lgs. 387/03, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico destinato alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio ricadente nel Comune di Altamura.<br />
In data successiva alla notifica dell&#8217;anzidetto ricorso, con provvedimento dirigenziale prot. N. 4558 del 06.04.2011, la Regione Puglia comunicava all&#8217;interessato taluni incombenti istruttori ai fini dell&#8217;avvio del procedimento e della convocazione della conferenza di servizi.<br />
Pur non essendo intervenuta alcuna integrazione documentale da parte della ditta interessata , con nota prot. n. 159 del 11.06.2011, il competente ufficio regionale indiceva la conferenza dei servizi istruttoria per il giorno 30.05.2011.<br />
Sennonché la conferenza dei servizi del 30.05.2011 risultava inconcludente, in quanto la Regione onerava la ditta interessata di ulteriori incombenti, rimandando a data indeterminata la decisione definitiva sulla istanza depositata il 29.06.2010.<br />
Pertanto l&#8217;odierna appellante insisteva affinché il TAR intimasse all&#8217;ente regionale di pronunciarsi definitivamente sulla predetta istanza entro un termine determinato.<br />
Con sentenza n. 1348/11, il TAR Puglia respingeva il ricorso per la parte relativa al silenzio e disponeva la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario per la parte relativa al risarcimento del danno.<br />
Avverso la predetta sentenza la E. A. E ha interposto l&#8217;odierno appello, chiedendone la riforma nella parte in cui ha respinto il ricorso proposto avverso il silenzio serbato dall&#8217;amministrazione regionale sulla istanza presentata per l&#8217;ottenimento della autorizzazione unica ex art. 12 D. Lgs 387/03.<br />
Non si è costituita in giudizio l&#8217;amministrazione intimata.<br />
Alla Camera di Consiglio del 13 marzo 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p>1. Il ricorso è fondato.</p>
<p>2. Come esposto nella narrativa in fatto:<br />
- in data 26.06.2010 la ditta appellante presentava richiesta di autorizzazione unica ex art. 12 del D. Lgs 387/03 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico destinato alla produzione di energia elettrica da fonte solare rinnovabile;<br />
- con provvedimento prot. 4558 del 6.04.2011 (e quindi già con notevole ritardo rispetto ai termini di legge che decorrono dal momento della ricezione della richiesta di autorizzazione), il competente ufficio regionale disponeva taluni incombenti istruttori ai fini dell&#8217;avvio del procedimento e della convocazione della conferenza dei servizi;<br />
- pur nell&#8217;assenza della richiesta documentazione integrativa il medesimo ufficio, con nota prot. 159 del 11.05.2011, indiceva la conferenza dei servizi istruttoria per il giorno 30.05.2011;<br />
- nella seduta del 30.05.2011 la conferenza disponeva incombenti istruttori a carico della ditta appellante, rimandando a data indeterminata ogni ulteriore decisione sulla istanza di autorizzazione unica.</p>
<p>3. Ciò posto, osserva il Collegio che l&#8217;art. 2 della legge n. 241/90, che racchiude uno dei principi fondamentali dell&#8217;ordinamento in tema di azione amministrativa, sancisce l&#8217;obbligo per l&#8217;amministrazione di concludere ogni procedimento con provvedimento espresso entro un termine certo, che è quello generale fissato dal comma 3 (attualmente ridotto da 90 a 30 giorni dall&#8217;art, 7 della L. 69/09) o quello indicato da specifiche disposizioni di legge.<br />
Nel caso di specie l’art: 12, comma 4 , del D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 (che è chiaramente da considerare una norma speciale) , statuisce che il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica si concluda nel termine massimo di 180 giorni dalla presentazione della richiesta.<br />
Tale termine, come chiarito di recente dalla Corte Costituzionale, è di natura perentoria in quanto costituisce principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia e risulta ispirato &#8220;alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo&#8221; (Corte Cost. sentenza 9 novembre 2006, n. 364; Corte Cost. sentenza n. 282/2009).<br />
A ciò aggiungasi, che nemmeno dal regolamento disposto dalla stessa Regione nell&#8217;allegato A della delibera di Giunta n. 35/07, in materia di procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione Unica, risulta un diverso quadro procedimentale.<br />
Infatti, l’art. 2.3.2 del citato regolamento afferma che a seguito dell’istanza presentata dal privato per l’ottenimento dell’Autorizzazione Unica, “il Responsabile unico provvede ad inviare entro il termine massimo dei successivi sette giorni lavorativi, dalla data di ricevimento della domanda, una copia del progetto definitivo a ciascuno degli enti individuati dall‘Ufficio Industria Energetica quali interessati al rilascio dei pareri prescritti dalla Legge “, lasciando intendere che, conformemente alla normativa statale, tutti i pareri, compresi quelli ambientali, devono essere acquisiti all’interno dello stesso procedimento di competenza regionale.<br />
Cosi come non è espressamente indicato tra i requisiti necessari a promuovere la conferenza dei servizi, dettati dal punto 2.3.3. dell’All. A della delibera in esame, l’onere da parte del privato di inoltrare autonomamente l’istanza di assoggettabilità a VIA all’ente provinciale competente.<br />
Di conseguenza, alla luce della normativa statale e regionale, applicabile ratione temporis alla fattispecie per cui è causa, non v&#8217;è dubbio che l’adempimento in parola fosse in linea di principio a carico dell’Assessorato all’Ecologia della Regione Puglia, cioè all’amministrazione competente a dare impulso al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica;</p>
<p>4. Ne consegue, in tutta evidenza, che la mancata adozione di un provvedimento espresso sulla richiesta autorizzazione unica è del tutto ingiustificata e configura un sostanziale inadempimento, avuto riguardo al termine perentorio di 180 giorni entro cui doveva concludersi il relativo procedimento.<br />
Né, al riguardo, può assumere rilievo la circostanza che la conferenza dei servizi si sia pronunciata in data 30.05.2011, disponendo incombenti istruttori a carico dell&#8217;interessata e rinviando a data indeterminata ogni ulteriore decisione sull&#8217;istanza per cui è causa.</p>
<p>Come già precisato, infatti, il complessivo termine di 180 giorni per la conclusione delle procedure autorizzative in materia di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è perentorio, in quanto qualificato come principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell&#8217;energia dalla Corte costituzionale (sentenza 9 novembre 2006 n. 364), al quale perciò anche le Regioni, nell&#8217;esercizio delle proprie competenze legislative e amministrative, devono attenersi.<br />
Vi era quindi l&#8217;obbligo della Regione Puglia di condurre il procedimento nel rispetto della normativa di settore, espressione dei principi di economicità, e di efficacia dell&#8217;azione amministrativa, nonché dei principi dell&#8217;ordinamento comunitario, concludendo lo stesso nel termine tassativamente prescritto.<br />
Ne consegue l&#8217;erroneità della gravata sentenza del TAR , nella parte in cui non ha rilevato l&#8217;illegittimità del comportamento silente serbato dalla Regione Puglia, la quale non ha provveduto sull&#8217;istanza della ditta ricorrente nel termine perentorio di 180 giorni assegnato a tal fine dal D. Lgs N, 387/2003.</p>
<p>5. Per le ragioni esposte il ricorso è fondato va accolto, per ciò che attiene all&#8217;azione proposta avverso il silenzio.<br />
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, di cui in epigrafe, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l&#8217;effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, dichiara l&#8217;illegittimità del comportamento silente serbato dall&#8217;amministrazione sull&#8217;istanza di autorizzazione unica presentata dalla ditte E. A. E, ex art. 12 del D. Lgs n. 387/03, in data 26.06.2010.</p>
<p>Ordina all&#8217;amministrazione regionale di provvedere sulla istanza di cui sopra con provvedimento espresso, entro e non oltre 90 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.<br />
Condanna l&#8217;amministrazione regionale al pagamento in favore della ditta appellante delle spese e degli onorari del presente giudizio, che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.
</p></div>
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		<title>Rifiuto, prodotto, sottoprodotto ed end of waste: le nuove sfide ambientali</title>
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		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 18:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Luigi Ulissi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto dell'ambiente]]></category>
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		<description><![CDATA[E&#8217; stato pubblicato sulla rivista Contratto e impresa/Europa nel n. 2 di Luglio-Dicembre 2012 il mio contributo in tema di rifiuti che ha affrontato i seguenti argomenti: Premessa; 1. − Il rifiuto; 2. – La gerarchia dei rifiuti; 3. – Il sottoprodotto; 4. – Le terre e le rocce da scavo; 5. − End of [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; stato pubblicato sulla rivista <strong>Contratto e impresa/Europa</strong> nel n. 2 di Luglio-Dicembre 2012 il mio contributo in tema di rifiuti che ha affrontato i seguenti argomenti:<br />
Premessa; 1. − Il rifiuto; 2. – La gerarchia dei rifiuti; 3. – Il sottoprodotto; 4. – Le terre e le rocce da scavo; 5. − End of waste ovvero la cessazione della qualità di rifiuto; 6. − Il regolamento UE n. 333/2011 del 31 marzo 2011: la prima applicazione concreata di end of waste; 7. − Le sanzioni in tema di rifiuti a carico del produttore; 8. – Conclusioni.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>***</strong></p>
<p><strong>N.B.</strong> L&#8217;autore, solo a seguito della pubblicazione, si è accorto che nell&#8217;ambito della trattazione del capitolo 6 è stato omessa la citazione di <strong>David Röttgen</strong>, <em>Rifiuti. Cessazione della qualifica: su rottami ferrosi e non la prima mossa della UE</em>, Ambiente &amp; Sicurezza n. 11/2011 ed in particolare il &#8220;virgoletatto&#8221; nei punti di esame del Regolamento n. 333/2011. Le formali scuse dell&#8217;autore all&#8217;Avv. David Röttgen.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>***</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-large wp-image-1638 aligncenter" title="copertina_Page_1" src="http://ambiente.avvocato.it/files/2012/10/copertina_Page_1-731x1024.png" alt="" width="585" height="819" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-large wp-image-1639 aligncenter" title="copertina_Page_2" src="http://ambiente.avvocato.it/files/2012/10/copertina_Page_2-731x1024.png" alt="" width="585" height="819" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-large wp-image-1640 aligncenter" title="copertina_Page_3" src="http://ambiente.avvocato.it/files/2012/10/copertina_Page_3-731x1024.png" alt="" width="585" height="819" /></p>
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		<title>Direttiva europea RoHS: restrizione d’uso di particolari sostanze nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche</title>
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		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 12:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Luigi Ulissi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danno ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto dell'ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[apparecchiature]]></category>
		<category><![CDATA[cadmio]]></category>
		<category><![CDATA[elettrice]]></category>
		<category><![CDATA[elettroniche]]></category>
		<category><![CDATA[mercurio]]></category>
		<category><![CDATA[piombo]]></category>
		<category><![CDATA[restrizioni]]></category>
		<category><![CDATA[RoHS]]></category>
		<category><![CDATA[sostante]]></category>

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		<description><![CDATA[La nuova direttiva europea RoHS n. 2011/65/EU emessa in &#8220;recast&#8221; [revisione] in tema di restrizioni all&#8217;uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche [AEE], è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell&#8217;Unione Europea il 1 luglio 2011 ed è entrata in vigore il 21 luglio 2011. La direttiva in esame sarà operativa, nell&#8217;Unione Europea, il 2 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La nuova direttiva europea <strong>RoHS n. 2011/65/EU</strong> emessa in &#8220;recast&#8221; [revisione] in tema di restrizioni <strong>all&#8217;uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche [AEE]</strong>, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell&#8217;Unione Europea il 1 luglio 2011 ed è entrata in vigore il 21 luglio 2011.<br />
<strong>La direttiva in esame sarà operativa, nell&#8217;Unione Europea, il 2 gennaio 2013.</strong><br />
Pertanto, la <strong>precedente direttiva 2002/95/EC RoHS</strong> in vigore dal 1° luglio 2006, sulla quale il CEI ha pubblicato la relativa guida tecnica di applicazione, <strong>sarà abrogata a partire dal 3 gennaio 2013.</strong></p>
<p>La nuova direttiva RoHS introduce sia <strong>obbligatorietà della marcatura CE</strong> che la <strong>dichiarazione di conformità</strong> con i requisiti ivi previsti, elementi questi non contemplati nella precedente versione 2002/95/EC.<br />
In primo luogo, quanto alle sostanze soggette a restrizione, la direttiva in esame non aggiunge nulla all&#8217;elenco attuale, la cui revisione è prevista entro il 2 luglio 2014, e che per chiarezza espositiva sono:</p>
<ul class="arrowlist">
<li>piombo</li>
<li>mercurio</li>
<li>cadmio</li>
<li>cromo esavalente</li>
<li>polibrominato bifenile [PBB]</li>
<li>polibrominatodifeniletere [PBDE].</li>
</ul>
<p>I valori massimi tollerati di concentrazione [maximum concentration values, MCVs] di queste sostanze nei materiali omogenei restano invariati, così come indicato dalla tabella sottostante</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SOSTANZE E RELATIVI VALORI MASSIMI DI CONCENTRAZIONE [MCV] AMMESSI</strong></p>
<ul class="arrowlist">
<li>Piombo &#8211; 0,1%</li>
<li>Mercurio &#8211; 0,1%</li>
<li>Cadmio &#8211; 0,01%</li>
<li>Cromo esavalente &#8211; 0,1%</li>
<li>Polibrominato Bifenile [PBB] &#8211; 0,1%</li>
<li>Polibrominato Difenil Etere [PBDE] &#8211; 0,1%</li>
</ul>
<p>Un primo elemento di novità è contenuto nell&#8217;<strong>allegato I</strong> nel quale vengono portati a 11 il numero delle categorie di prodotti WEEE/RAEE.<br />
Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono:<br />
1. elettrodomestici di grandi dimensioni;<br />
2. piccoli elettrodomestici;<br />
3. apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;<br />
4. apparecchiature di consumo;<br />
5. apparecchiature di illuminazione;<br />
6. strumenti elettrici ed elettronici;<br />
7. giocattoli, tempo libero e attrezzature sportive;<br />
8. dispositivi medici;<br />
9. strumenti di misura e di controllo, compreso strumenti di misura e di controllo industriale;<br />
10. distributori automatici;<br />
11. altre AEE non rientranti in alcuna delle categorie di cui sopra.</p>
<p>Si evidenzia che le categorie 8 e 9 avranno un impatto significativo sul settore delle AEE, poiché il campo di applicazione della direttiva RoHS sarà esteso, aggiornando periodicamente l&#8217;Allegato I, fino a includere:<br />
- dispositivi medici e strumentazione di misura e controllo, dal 22 luglio 2014;<br />
- dispositivi medico-diagnostici in vitro, dal 22 luglio 2016;<br />
- apparecchiature di misura e controllo industriali, dal 22 luglio 2017.</p>
<p>Una seconda modifica rispetto all’impianto precedente risiede nell’elenco delle sostanze soggette a restrizione laddove il dato giuridico è stato esportato nel dedicato <strong>allegato II</strong> e ciò al fine di favorirne un aggiornamento più snello da parte della Commissione; una prima revisione è prevista per il 22 luglio 2014.<br />
Detto allegato, in base anche al regolamento della Comunità Europea n. 1907/2006, che fa riferimento al regolamento REACH, sarà soggetto a una nuova metodologia per la valutazione delle sostanze in modo da garantire la coerenza delle due normative [RoHS e REACH].<br />
Ogni produttore/importatore/distributore che immetterà sul mercato una nuova AEE, dovrà garantire l&#8217;appropriata procedura di valutazione della conformità &#8211; mediante il modulo A dell&#8217;Allegato II alla decisione n. 768/2008/CE &#8211; ed in conformità al fascicolo tecnico dovrà apporre la marcatura CE sul prodotto finito; in difetto saranno applicate sanzioni ed i relativi prodotti saranno ritirati dall&#8217;Unione Europea. Si osserva che tale valutazione di conformità è frutto di un &#8220;controllo interno&#8221; e quindi, sotto l’esclusiva responsabilità del costruttore.</p>
<p>Detta nuova conformità RoHS è così disciplinata:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SCADENZE PER LA CONFORMITA&#8217; DEI PRODOTTI ALLA NUOVA DIRETTIVA RoHS</strong></p>
<p>- dispositivi medicali &#8211; 22 luglio 2014<br />
- strumenti di misura e controllo &#8211; 22 luglio 2014<br />
- dispositivi medicali per analisi in vitro &#8211; 22 luglio 2016<br />
- dtrumenti di misura e controllo industriali &#8211; 22 luglio 2017<br />
- nuove aggiunte: le AEE non incluse nella 2002/95/EC RoHS e non conformi con 2011/65/Ue &#8211; 22 luglio 2019.</p>
<p>La direttiva, tuttavia, riporta le seguenti esenzioni, che devono essere rischi estate secondo le disposizioni di cui all’<strong>allegato V</strong>, e precisamente :<br />
- applicazioni (processi di lavorazione) nell&#8217;Allegato III;<br />
- categorie di AEE nell&#8217;articolo 2.<br />
- applicazioni dispositivi medici, di monitoraggio e di controllo di cui all’allegato IV.</p>
<p>In particolare, l&#8217;<strong>allegato II</strong>I contiene un elenco di 39 applicazioni, divise sia per scopi sia per date di scadenza, appartenenti alle 11 categorie sopra riportate e le relative motivazioni, che si possono riassumere come segue:<br />
- l&#8217;eliminazione o sostituzione delle sostanze riportate in tabella 1, mediante modifiche progettuali, o altri materiali, è tecnicamente o scientificamente impraticabile;<br />
- l&#8217;affidabilità del materiale sostitutivo non è garantita;<br />
- l&#8217;eliminazione o sostituzione delle sostanze incriminate, causano un danno maggiore all&#8217;ambiente, alla sicurezza e alla salute dei consumatori.<br />
Le esenzioni saranno valutate caso per caso tenendo conto delle situazioni descritte e ogni esenzione avrà un periodo di validità a seconda della categoria di AEE:<br />
- 5 anni per le categorie da 1 a 7, 10 e 11;<br />
- 7 anni per le categorie 8 e 9.</p>
<p>Come anticipato l’<strong>allegato V </strong>introduce gli standard minimi per le richieste di esenzione o di rinnovo di esenzioni nel caso di scadenza. La domanda deve essere presentata entro i 18 mesi precedenti la data di scadenza. La Commissione, all’esito della richiesta, darà corso alla consultazione delle parti interessate entro un termine perentorio di 15 giorni e deciderà obbligatoriamente sulle domande entro e non oltre 6 mesi prima della scadenza dell&#8217;eventuale deroga.<br />
Infine l&#8217;<strong>allegato VI</strong> stabilisce obblighi particolari sulla dichiarazione di conformità [DoC] per le AEE e l&#8217;articolo 16 ne introduce la presunzione di conformità secondo le norme armonizzate elencate nella Gazzetta Ufficiale dell&#8217;Unione Europea. La &#8220;recast&#8221; comprende una serie di nuove rilevanti definizioni previste dalla decisione n. 768/2008/ CE, come:</p>
<ul class="arrowlist">
<li>operatore economico</li>
<li>messa a disposizione sul mercato</li>
<li>immissione sul mercato</li>
<li>norma armonizzata</li>
<li>specificazione tecnica</li>
<li>richiamo o ritiro</li>
<li>grandi installazioni fisse</li>
<li>cavi</li>
<li>pezzi di ricambio</li>
<li>materiale omogeneo</li>
<li>apparecchiature elettriche ed elettroniche [AEE] e molte altre legate all&#8217;allineamento della direttiva RoHS al nuovo quadro legislativo.</li>
</ul>
<p>Da ultimo,  l’<strong>allegato VII</strong>, riporta l&#8217;evoluzione cronologica della precedente direttiva 2002/95/CE, e delle modifiche successive con i rispettivi termini di recepimento.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Non è sottoprodotto il fresato d&#8217;asfalto</title>
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		<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 14:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Luigi Ulissi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto dell'ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[art. 184 bis]]></category>
		<category><![CDATA[gestione illecita]]></category>
		<category><![CDATA[manto stradale]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuto]]></category>
		<category><![CDATA[scarificato]]></category>
		<category><![CDATA[sottoprodotto]]></category>

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		<description><![CDATA[La Corte di Cassazione con la sentanza del 24 febbraio 2012, n. 7374 ha dichiarato che lo scarificato del manto stradale non può essere riutilizzato ai sensi dell’articolo 184 bis del Dlgs 152/2006, poichè non origina da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante. La sentenza in esame ha confermato la condanna per [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione con la sentanza del 24 febbraio 2012, n. 7374 ha dichiarato che lo scarificato del manto stradale non può essere riutilizzato ai sensi dell’articolo 184 bis del Dlgs 152/2006, <strong>poichè non origina da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante</strong>.<br />
La sentenza in esame ha confermato la condanna per <strong>gestione illecita di rifiuti</strong> nei confronti di un’impresa sorpresa ad impiegare – senza autorizzazione — materiale inerte derivante dalla scarifica del manto stradale in un processo di produzione di conglomerato bituminoso vergine.</p>
<p>La carenza del requisito previsto dalla lettera a] del predetto articolo, e cioè la provenienza del residuo da un processo di produzione, ha <strong>vanificato l&#8217;ulteriore  indagine di merito afferente le necessarie operazioni di recupero prima del riutilizzo</strong> le quali potevano essere considerate “normale pratica industriale” ai sensi dell’articolo 184 bis, lettera c] del Dlgs. 152/2006.</p>
<div class="sentenza">
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</p>
<p style="text-align: center;">SEZIONE TERZA PENALE</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS), nato a (OMISSIS);<br />
avverso la sentenza emessa il 26 maggio 2010 dal giudice del tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalu&#8217;;<br />
udita nella pubblica udienza del 19 gennaio 2012 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;<br />
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Lettieri Nicola, che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;">SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</p>
<p>Con la sentenza in epigrafe il giudice del tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalu&#8217;, dichiaro&#8217; (OMISSIS) colpevole del reato di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 256, comma 1, lettera a), per avere effettuato attivita&#8217; di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, e precisamente per avere impiegato materiale inerte derivante dalla attivita&#8217; di scarifica del manto stradale nel processo produttivo di conglomerato bituminoso, in assenza di autorizzazione, e lo condanno&#8217; alla pena di euro 2.000,00 di ammenda. In particolare, il giudice escluse che si trattasse di sottoprodotto in quanto lo scarificato del manto stradale subiva un processo di trasformazione e trattamento per la produzione di conglomerato bituminoso.<br />
L&#8217;imputato propone ricorso per cassazione deducendo violazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 256, comma 1, lettera a).<br />
Osserva, in primo luogo, che dopo la missiva richiamata dalla sentenza impugnata, l&#8217;ufficio regionale competente aveva rilasciato nuovo provvedimento di autorizzazione con provvedimento in data 16.2.2005. Osserva, poi, che si tratta comunque di sottoprodotto, in quanto il normale ciclo di lavorazione di posa del manto stradale parte dalla scarificazione e si conclude con la stesura del nuovo conglomerato bituminoso. Il materiale viene quindi utilizzato per produrre conglomerato bituminoso avente le medesime caratteristiche e senza operare alcuna trasformazione se non la miscelazione dello scarificato con il prodotto vergine.</p>
<p style="text-align: center;">MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p>Il primo motivo e&#8217; infondato perche&#8217; il giudice di primo grado, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congrumente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, ha accertato che l&#8217;imputato non disponeva della autorizzazione necessaria per l&#8217;attivita&#8217; di recupero del materiale proveniente dalla scarifica del manto stradale ed era stato informato che l&#8217;autorizzazione a suo tempo rilasciata al titolare della ditta (OMISSIS), che gestiva in precedenza il medesimo impianto, era stata revocata. Ne&#8217; risulta che sia stata data prova, nel giudizio di merito, di successive autorizzazioni rilasciate all&#8217;imputato.<br />
Il Collegio ritiene che sia infondato anche il secondo motivo perche&#8217; nella specie il materiale raccolto non e&#8217; qualificabile come sottoprodotto, neppure alla stregua della nuova definizione dei sottoprodotti data dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 184 bis, inserito dal Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, articolo 12. La nuova disposizione, invero, richiede perche&#8217; si tratti di sottoprodotto, tra l&#8217;altro, da un lato, che la sostanza o l&#8217;oggetto possa essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale (comma 1, lettera c), e, da un altro lato, che la sostanza o l&#8217;oggetto sia originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non sia la produzione di tale sostanza od oggetto (comma 1, lettera a). Nella specie, la sentenza impugnata ha accertato che il riutilizzo dello scarificato del manto stradale richiedeva adeguate operazioni di recupero per poter essere usato per la produzione di ulteriore conglomerato bituminoso vergine e che erano necessarie ulteriori trasformazioni e trattamenti, tramite apposito impianto. In ogni caso, anche qualora questo ulteriore trattamento non fosse diverso dalla normale pratica industriale, ritiene il Collegio che non sussiste comunque il requisito di cui alla lettera a), perche&#8217; non si tratta di sostanza o di oggetto originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrale.<br />
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p>Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.</p>
</div>
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